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Covid: illegittimo secondo stop esecuzione su casa debitore

Covid

Covid: illegittimo secondo stop esecuzione su casa debitore

Consulta boccia proroga dal primo gennaio al 30 giugno

ROMA, 22 giugno 2021, 11:58

Redazione ANSA

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Panoramica di edifici a Napoli - RIPRODUZIONE RISERVATA

Panoramica di edifici a Napoli - RIPRODUZIONE RISERVATA
Panoramica di edifici a Napoli - RIPRODUZIONE RISERVATA

È illegittima la seconda proroga (dal 1 gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Lo ha stabilito la Consulta ritenendo non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore, visto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l'iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia. Invece la sospensione di queste esecuzioni è rimasta immutata negli stessi presupposti e prorogata a partire dal 1 gennaio per altri 6 mesi. 

La bocciatura della proroga dello stop ai pignoramenti è contenuta nella sentenza 128 depositata oggi dalla Corte Costituzionale (redattore il giudice Giovanni Amoroso). A sollevare le questioni di legittimità erano stati i Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e di Rovigo rispetto all'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto "milleproroghe").
Nel confermare che il diritto all'abitazione ha natura di "diritto sociale" la Consulta ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l'ulteriore protrarsi della paralisi dell'azione esecutiva. La Corte ha anche precisato che resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all'abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori.
   

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