Il Tar Puglia ha sospeso la
bocciatura della alunna barese non ammessa alla terza
elementare, accogliendo l'istanza cautelare della famiglia e
ordinando alla scuola di rivalutare il provvedimento di
bocciatura. "La non ammissione della minore alla classe
successiva della scuola primaria appare essere configurata dal
legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in 'casi
eccezionali' e 'comprovati da specifica motivazione'" rileva il
Tar. Condividendo le considerazioni sollevate dai legali della
famiglia, gli avvocati Giacomo e Roberta Valla, i giudici hanno
evidenziato "che la perdita di un anno scolastico in così
tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla
luce dell'esclusivo interesse della minore, costituisce un grave
danno; che un'esperienza traumatica potrebbe danneggiare
l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei
confronti dell'Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione
della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo
classe nel quale si stava integrando".
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