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Studio Lunelli, Udine: “Cosa fare per fronteggiare una pendenza fiscale?”

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Studio Lunelli, Udine: “Cosa fare per fronteggiare una pendenza fiscale?”

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Responsabilità editoriale di PRIMA PAGINA ITALIA

Avviare un confronto con l’Amministrazione finanziaria. Utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal nostro sistema per definire o – se possibile – annullare la propria pendenza con il Fisco. Valutare (consapevolmente) la possibilità di fare ricorso al giudice tributario. In questo articolo, grazie allo studio Lunelli di Udine, cercheremo di spiegare come raggiungere questi risultati.

29 ottobre 2021, 10:19

PRIMA PAGINA ITALIA

- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Controlli sulle dichiarazioni fiscali, avvisi di accertamento, liquidazioni d’imposta, cartelle di pagamento: quando arriva il postino o apri la casella Pec e vedi che il mittente è l’Agenzia delle Entrate avete ragione ad essere preoccupati. Negli ultimi anni, l’Amministrazione finanziaria, aiutata dalle potenzialità informatiche e dalle numerose banche dati di cui dispone, ha notevolmente migliorato la propria efficienza nelle attività volte all’accertamento e recupero dei tributi.

Le somme non pagate diventano consistenti e aumentano ancora a causa delle sanzioni e degli interessi. C’è chi rischia, o ha già subito, il pignoramento dello stipendio o della pensione e l’espropriazione forzata dei suoi beni immobili. Ma esistono numerose possibilità per fronteggiare queste situazioni: ci sono varie vie d’uscita vantaggiose, tutte pienamente legittime. Vediamo il ventaglio di strumenti che indica lo studio Lunelli di Udine, specializzato in pre-contenzioso e contenzioso tributario.

Cosa fare? Come muoversi?

La risposta o, meglio consiglio fornito dall studio Lunelli, è quello di “non stare fermi”, non “attendere gli eventi”, ma attivarsi prima possibile rivolgendosi ad un professionista specializzato: più c’è tempo e maggiori sono le alternative a disposizione per individuare la linea difensiva più corretta. A tale riguardo, non va sottovalutato o, peggio, ignorato alcun atto proveniente dall’Amministrazione finanziaria: sempre più di rado il contribuente si trova infatti a ricevere come primo atto un avviso di accertamento… è più probabile che riceva, ad esempio, un questionario, una richiesta di documenti, una lettera c.d. di compliance, un avviso c.d. “bonario” (che di bonario ha ben poco) tutti atti che costituiscono la fase “antecedente” all’atto di imposizione vero e proprio e che non vanno assolutamente sottovalutati o – peggio ancora – accantonati e “messi in un cassetto”. Ignorarli significa infatti precludersi delle possibilità di difesa e – come purtroppo accade – trovarsi davanti all’ipotesi ”contenziosa” – cioè alla necessità di andare davanti al giudice tributario – come unica “strada obbligata”, con tutte le conseguenze del caso.

Quanto alle imprese assoggettate ad una verifica fiscale – vuoi con accesso diretto ai locali da parte dei funzionari/militari verificatori, vuoi da una verifica c.d. “a tavolino” – anche lì il consiglio è sempre lo stesso: i risultati migliori si ottengono affidandosi ad uno studio specializzato sin dall’inizio… perché la (migliore) difesa NON inizia con il ricorso, ma molto prima… cioè – volendo essere più rigorosi possibile – quando inizia la verifica… delegando un professionista tributario qualificato. In questi casi, lo Studio Lunelli consiglia sempre l’individuazione di un soggetto interno all’azienda per la raccolta dei documenti, etc., e di un soggetto esterno (un professionista dello Studio) con specifica delega amministrativa, il quale “segue” tutta l’attività di verifica insieme ad azienda e verificatori

Il contenzioso lo ricordiamo – a parte casi limite – è solo la fase finale (ed eventuale) di un confronto tra contribuente ed amministrazione finanziaria che inizia ben prima e dove l’ordinamento tributario italiano prevede un corposo sistema di istituti deflativi cioè di strumenti per definire PRIMA la posizione senza andare in contenzioso: questo attraverso una serie di incentivi che vanno da (importanti) sconti sulle sanzioni (che in Italia sono estremamente elevate e, di fatto, raddoppiano la pretesa fiscale) alla possibilità di incidere sull’imposta vera e propria (da cui dipendono interessi e sanzioni). Lo Studio Lunelli – da sempre – cerca di utilizzare al meglio la “cassetta degli attrezzi” fornita dal Legislatore tributario e ritiene che un dialogo costruttivo con l’Amministrazione finanziaria – ad esempio, volto a definire la posizione in via “bonaria” e senza andare “davanti al giudice” – sia una opzione da non scartare mai a priori, proprio perché non bisogna mai precludersi alcuna possibilità. Se poi le posizioni rimangono del tutto divergenti o, comunque, non conciliabili, allora il contenzioso diventerà l’unica strada possibile e chi avrà l’”ultima parola” sarà il giudice tributario.

Cosa significa intraprendere un contenzioso?

In via preliminare, il contribuente-ricorrente, dovrà avere molto chiari i c.d.  costi del contenzioso… che non sono circoscritti ai soli compensi del professionista che si vuole incaricare. Intraprendere la “via contenziosa” significa, infatti, “mettere in conto”

a. i costi legati alla riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio: a differenza di quel che si potrebbe comunemente pensare, “fare ricorso”blocca solo parzialmente la riscossione della pretesa tributaria: in soldoni, anche se si fa ricorso, l’Amministrazione finanziaria è comunque legittimata a pretendere nei 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, un terzo delle imposte ed interessi ivi contenuti…. e si può arrivare a cifre molto ingenti. Solo in casi particolari ed al ricorrere di determinate condizioni (visibile fondatezza del ricorso e pericolo di danno grave ed irreparabile per il contribuente), il contribuente-ricorrente può chiedere al giudice la sospensione “del terzo” ma il risultato non è affatto assicurato… nel senso che i giudici tributari sono particolarmente attenti (e severi) nel concedere tale possibilità di sospensiva (che comunque sospende la riscossione solo fino alla decisione di primo grado). Ciò con il risultato che – nella stragrande maggioranza dei casi – occorre già pagare “il terzo” di imposte ed interessi… se non lo si paga l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad agire coattivamente dal momento che l’avviso di accertamento vale già come “atto di intimazione” e pretendere, in aggiunta, anche il c.d. “aggio di riscossione”, attualmente previsto (ancorché anche su questo profilo sia in corso un accesso dibattito politico e dottrinale) nella misura del 6% della pretesa fiscale. Esiste poi la c.d. “riscossione in pendenza di giudizio” per cui, nel caso in cui si abbia una soccombenza in primo grado (cioè si perda), l’Amministrazione finanziaria è legittimata a pretendere (con relativa iscrizione a ruolo e conseguente cartella esattoriale notificata al contribuente) ben 2/3 di imposte, interessi e, questa volta, anche sanzioni, come definiti dalla sentenza di primo grado. Questo, ahimè lungo, discorso per far capire, che quella contenziosa è una opzione che va attentamente ponderata;

b. i costi legati alla difesa:  in linea di massima, gli Studi (seri) si attestano su una media tra tariffa minima e massima, tenendo presente che non esistono più “tariffe” obbligatorie (al di là del dibattito parlamentare – “poco pratico e molto politico” di questi giorni sul c.d. “equo compenso”) né per i dottori commercialisti, né per gli avvocati (che sono le due categorie professionali che, di fatto, si “spartiscono la torta” del contenzioso tributario in Italia). Ciò nel senso che l’accordo tra cliente e professionista può sempre prescindere da tariffe/parametri  ed individuare un livello di compensi specifico attagliato a quella specifica posizione e frutto della trattativa tra le parti. A tale riguardo, l’unico suggerimento possibile è quello di diffidare di preventivi troppo bassi o “convenienti”: lo studio del diritto tributario ed il suo aggiornamento richiede “molte ore” e “molte energie” oltre che una struttura dedicata (con i connessi costi fissi)... per cui – salvo pratiche particolarmente semplici – un certo livello di compensi professionali è ineliminabile.

Premesso che i professionisti ordinistici (nel caso dottori commercialisti e avvocati) sono tenuti per legge a formulare un preventivo, possiamo solo spiegare qual è la practice dello lo Studio Lunelli: di norma, formuliamo una bozza di preventivo omnicomprensivo cioè che – soprattutto nelle posizioni che partono dalla verifica fiscale – riguarda l’intero svolgimento della pratica in tutti i suoi possibili sviluppi sia precontenziosi che contenziosi senza limitarci ad un solo “segmento” (ad es. il solo primo grado di giudizio). Ciò affinché il cliente-contribuente sia messo nelle migliori condizioni per decidere ma, prima ancora, comprendere il contesto in cui si trova, dall’inizio alla fine”.

Sempre su tale punto, va anche sempre tenuto presente il “valore” della pratica perché è uno dei principali elementi – oltre alla sua complessità ed altri elementi da valutare case by case – a cui tariffe professionali o parametri si agganciano: nel caso del contenzioso è rappresentata dall’ammontare di imposte, interessi e sanzioni pretesi dal Fisco e su tale importo si calcolano i vari parametri; diciamo che la consulenza tributaria oscilla tra l’1% ed il 5% di tale “valore”, ma – come detto prima – tale parametro può essere ridotto o innalzato, anche perché spesso vi si aggiungono (correttamente) gli addebiti relativi alla redazione degli atti ed alla partecipazione del professionista a contraddittori con gli Uffici finanziari, ad udienze di fronte ai giudici tributari, etc.

c. la possibilità di condanna alle spese da parte del giudice tributario: nel processo tributario vige il c.d. “principio di soccombenza”, meglio conosciuto come “chi perde paga”. Di conseguenza – oltre agli esborsi sub a. e b. – il contribuente-ricorrente deve “mettere in conto” anche la possibilità che – in caso di soccombenza (e dunque vittoria da parte dell’Amministrazione finanziaria) – il giudice lo condanni alle “spese del giudizio”, con ulteriore aggravio dei costi. E’ vero che – per il momento – le condanne non sono particolarmente “severe”  ed accade ancora (troppo spesso) spesso che il giudice dichiari la “compensazione delle spese” (cioè prescindere dall’esito del giudizio e ciascuna parte paga le spese di propria competenza), tuttavia la “regola” nel contenzioso tributario è quella dell’addebito delle spese di giudizio alla parte soccombente, cioè a chi perde.

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