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Porti: Tar reintegra D'Agostino presidente AdSP Trieste

Accolto anche ricorso AdSP Mare Adriatico Orientale

30 giugno, 16:19
Porti: Tar reintegra D'Agostino presidente AdSP Trieste Porti: Tar reintegra D'Agostino presidente AdSP Trieste

 Zeno D'Agostino dovrà essere reintegrato nell'incarico di presidente dell'Autorità portuale del Mare Adriatico orientale. L'ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo con sentenza un ricorso proposto dallo stesso manager; accoglimento con sentenza anche di un ulteriore ricorso proposto dall'AdSP con il sostegno di Assoporti. La vicenda parte con la nomina di D'Agostino quale Presidente dell'AdSP di Trieste con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture del novembre 2016. Dall'anno precedente era anche Presidente del CdA di Trieste Terminal Passeggeri (TTP); cosa questa che portò alla sua destituzione da parte di Anac per "inconferibilità" rispetto ai due incarichi. Per il Tar la disposizione di riferimento "individua tre presupposti per la sua applicabilità: che il potenziale destinatario dell'incarico abbia svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti finanziati o regolati da una amministrazione o da un ente pubblico; che gli incarichi non conferibili sono quelli indicati alle lettere a), b) e c) (dello stesso provvedimento); che a conferire l'incarico sia l'amministrazione o l'ente pubblico che finanzia o regola l'ente di diritto privato in cui il destinatario dell'incarico abbia svolto incarichi o rivestito cariche nei due anni precedenti". Presupposti che "devono indefettibilmente sussistere congiuntamente, con la conseguenza che la mancanza di uno solo di essi preclude l'operatività del divieto sancito dalla disposizione". Nel caso specifico, per i giudici "è certo che l'Autorità competente alla nomina dei Presidenti delle AdSP sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e "non è contestato, né sarebbe contestabile, che il MIT non svolga alcuna forma di finanziamento, ne abbia poteri regolatori su TTP". Da ciò discende che la norma "non è applicabile al caso di specie, stante l'assenza di un presupposto indefettibile per l'operatività dell'inconferibilità in parola". Il Tar comunque ha respinto la richiesta risarcitoria "sia perché meramente enunciata sia perché l'annullamento del provvedimento impugnato, con decisione resa in tempi brevissimi, a parere del Collegio elide il prodursi di qualsivoglia tipo di danno di natura patrimoniale, atteso che, in esecuzione della presente sentenza, il ricorrente andrà reintegrato nella carica di Presidente dell'AdSP; quanto all'ipotetico danno non patrimoniale, fermo restando che, anche in questo caso, la relativa domanda è stata meramente enunciata, lo stesso potrà certamente essere neutralizzato dalla pubblicazione della presente decisione".(ANSA).

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