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Nessuna giustificazione se si investe pedone in retromarcia

Nessuna giustificazione se si investe pedone in retromarcia

Cassazione: irrilevante che la marcia fosse a passo d'uomo

ROMA, 20 febbraio 2023, 14:53

Redazione ANSA

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Nessuna giustificazione se si investe pedone in retromarcia - RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuna giustificazione se si investe pedone in retromarcia - RIPRODUZIONE RISERVATA
Nessuna giustificazione se si investe pedone in retromarcia - RIPRODUZIONE RISERVATA

Massima attenzione si impone quando si manovra la vettura in retromarcia, a maggior ragione dopo la sentenza numero 6150 della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna penale di una automobilista, colpevole di aver urtato un pedone, nonostante il movimento del veicolo a passo d'uomo. Gli Ermellini hanno ritenuto irrilevante come giustificazione l'esigua andatura della vettura, anche in considerazione delle conseguenze patite dall'ultraottantacinquenne investito accidentalmente e fratturatosi il polso. Nel commentare le conseguenze del pronunciamento del 14 febbraio, gli esperti del periodico All-In Giuridica del gruppo Seac sottolineano: "la manovra di retromarcia deve essere eseguita con estrema cautela, lentamente e con pieno controllo dello spazio retrostante.

Da ciò deriva che nel caso in cui il conducente si avveda di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di pedoni o il sopraggiungere di altri mezzi, qualora non possa fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada ricorrendo, se opportuno, alla collaborazione di terzi che lo aiutino durante la manovra". E ancora, aggiungono, proprio in base ai principi espressi dalla Corte, "qualora, per la particolarità del caso, qualsiasi misura prudenziale risulti insufficiente ovvero non adottabile, il conducente deve rinunciare alla manovra piuttosto che porre a repentaglio l’incolumità di terzi, a maggior ragione quando la retromarcia sia evitabile effettuando una manovra alternativa per immettersi nel traffico".

Nel caso in oggetto, la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato in secondo grado la condanna comminata a un'automobilista dal Tribunale. La guidatrice era stata riconosciuta colpevole di lesioni personali gravi (articolo 590-bis del Codice Penale), in quanto per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza delle norme in materia aveva investito un pedone mentre effettuava una manovra di retromarcia, cagionandogli delle lesioni personali gravi. Sentenza di fatto confermata dalla Cassazione che ha ritenuto il ricorso dell'automobilista, basato sull'esiguità dell'andatura, come inammissibile.

La Corte ha sottolineato come i Giudici di merito abbiano comunque ravvisato nella condotta dell'automobilista un profilo di colpa specifica, costituito dalla violazione dell’articolo 154 del Codice della Strada, e in tal senso non assume alcuna importanza il fatto che l’urto sia stato di lieve entità. Codice della Strada che al comma 1 dell'articolo 154 CdS recita: "I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi".

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