Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

In caso di incidente la velocità eccessiva è nesso di causa

In caso di incidente la velocità eccessiva è nesso di causa

Cassazione: al conducente spetta onere della prova in discolpa

ROMA, 02 gennaio 2023, 13:49

Redazione ANSA

ANSACheck

In caso di incidente la velocità eccessiva è nesso di causa - RIPRODUZIONE RISERVATA

In caso di incidente la velocità eccessiva è nesso di causa - RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di incidente la velocità eccessiva è nesso di causa - RIPRODUZIONE RISERVATA

In caso di incidente, la velocità eccessiva di uno o più veicoli coinvolti determina il nesso di causa tra l'evento e l'attribuzione delle responsabilità o corresponsabilità nel risarcimento del danno e spetta al conducente che ha superato l'andatura consentita l'onere della prova in discolpa. Questo, in sintesi, l'importante principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 36519 di dicembre 2022.
    Nel commentarne gli aspetti, gli esperti del periodico online All-in Giuridica della Seac chiariscono: "Gli Ermellini ritengono che il nodo focale della questione riguardi il concorso della condotta del secondo automobilista nel determinare la morte della vittima che si trovava a bordo del primo veicolo, e non nel determinare lo scontro, posto che non è dato in alcun modo sapere se il rispetto del limite di velocità avrebbe impedito il decesso della vittima".
    Nel caso in oggetto un uomo era deceduto a seguito di incidente stradale verificatosi tra la macchina in cui era trasportato e altro veicolo. Entrambe le auto, al momento dello scontro, viaggiavano oltre i limiti di velocità consentiti.
    I familiari della vittima avevano citato in giudizio per risarcimento danni i due conducenti. In primo grado il Tribunale di Catania aveva ripartito il danno tra i due. La sentenza era stata riformata dalla Corte d'appello del capoluogo siciliano perché, alla luce della corretta ricostruzione della dinamica dell'evento, doveva essere escluso il concorso di colpa del secondo automobilista.
    Nel cassare e rimandare a giudizio questa sentenza, gli Ermellini, appunto, hanno sottolineato come la velocità eccessiva sia sempre fattore da ponderare per la colpa, in quanto aggrava le conseguenze dell'incidente, a meno che l'automobilista coinvolto non sia in grado di dimostrare il contrario.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza