Sarà depositata domani l'ordinanza
della Consulta che ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti.
Intanto in una lunga nota l'ufficio stampa anticipa le ragioni
della decisione.
La Corte ha dichiarato inammissibile (relatore Giuliano Amato)
il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum sul
"taglio dei parlamentari" sull'abbinamento delle due
votazioni,perchè il Comitato non ha legittimazione soggettiva a
sollevare questo conflitto dato che la Costituzione non gli
attribuisce una funzione generale di tutela del miglior
esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo
elettorale.
Per quanto riguarda il ricorso della Regione Basilicata
(relatore Giovanni Amoroso), la Corte ha dichiarato
l'inammissibilità, perché in linea con la propria
giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva
degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in
particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi
dell'articolo 134 della Costituzione.
Quanto al ricorso presentato dal senatore De Falco nei confronti
del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica, la
Corte costituzionale (relatore Nicolò Zanon) ha ritenuto che
esponesse, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge
elettorale, alla riforma costituzionale, all'accorpamento delle
consultazioni, all'utilizzo dei decreti legge e, infine, al
procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo
argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti.
Inoltre, pur sostenendo la violazione di plurimi principi
costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia
quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito
quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano
state in concreto lese nel corso di questi procedimenti. Perciò
è stato giudicato inammissibile.
Con il conflitto promosso dall'Associazione +Europa, nella
sua veste di partito politico, veniva contestata in particolare
la previsione (contenuta nel dl n. 26 del 2020) che riduce a un
terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per
presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo
+Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già
presenti in Parlamento, una deroga all'obbligo della raccolta
delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue
attribuzioni costituzionali in quanto partito politico.
L'inammissibilità del conflitto (relatrice Daria De Pretis)
deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base
alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti
politici la natura di potere dello Stato.
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