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Professioni

Respinto il ricorso di un palermitano contro la Cassa forense

Redazione ANSA

(ANSA) PALERMO, 31 MAR - La pensione degli avvocati è svincolata dai contributi versati. E' legittima la pretesa contributiva della Cassa forense anche se il professionista riceverà meno di quanto versato. Lo afferma la Corte Costituzionale nella sentenza 67/2018, depositata ieri e diffusa da Il Sole 24 Ore, che prende spunto dal caso di un avvocato palermitano, ex dipendente Inps, che alla fine del proprio rapporto di lavoro aveva percepito una pensione a decorrere dal 2007, transitando nello stesso anno nell'albo ordinario degli avvocati. Dopo avere comunicato i propri redditi professionali e versato il solo contributo obbligatorio in misura fissa annua all'ente previdenziale di riferimento, l'avvocato ha richiesto la vera e propria iscrizione alla Cassa solo 4 anni dopo, dal settembre del 2011. Alla fine del 2012, Cassa forense ha emesso un provvedimento che determinava l'iscrizione retroattiva dal 2007, richiedendo quasi 80mila euro a titolo di contributi arretrati, sanzioni e relativi interessi. Nel 2014, al primo grado del giudizio promosso contro la Cassa forense e svoltosi presso il foro di Palermo, il giudice del lavoro ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 38 e 53 della nostra Carta. L'avvocato sottolinea l'iniquità delle pretese della Cassa, il cui regolamento delle prestazioni previdenziali non consentirebbe ai contributi accantonati di tradursi in una prestazione, per via della esigua contribuzione accantonata, in violazione del principio della capacità contributiva garantito costituzionalmente; a parte la sanzione esagerata. La Corte costituzionale ha cassato entrambi i ricorsi sottolineando la struttura solidaristica del sistema previdenziale della Cassa e giustificando che la pensione possa non corrispondere direttamente alla contribuzione versata dal titolare. (ANSA).
   

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