Ribaltata in Corte d'Appello la
sentenza del Tribunale del lavoro che aveva negato la reintegra
nel posto di un autista della Seac, l'azienda del trasporto
pubblico urbano di Campobasso. La vicenda risale al 2015 quando
il dipendente, anche sindacalista della Uil-Trasporti era stato
licenziato sul presupposto di aver utilizzato in modo
illegittimo ed arbitrario di tre giorni di permesso per motivi
sindacali. La società era giunta a tale determinazione dopo aver
fatto pedinare il lavoratore da un investigatore privato. In
appello gli avvocati Nicola Criscuoli e Gianlivio Fasciano hanno
invece sostenuto e provato giudizialmente che il lavoratore
avesse, effettivamente, fruito in modo del tutto legittimo dei
permessi sindacali richiesti. La Corte d'Appello ha ritenuto che
l'avvenuto utilizzo dei permessi richiesti per svolgere
propriamente l'attività sindacale, non lede il vincolo
fiduciario tra le parti e, quindi, non giustifica il
licenziamento ma, eventualmente, una sanzione conservativa.
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