Tuttavia, si precisa, "se il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato messo nella condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto, le norme dell'Unione non sono contrarie alla perdita di tale diritto, né - in caso di cessazione del rapporto di lavoro - alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria".
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