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UNASCA

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Disabilità e pratiche auto - UNASCA

  1. IVA AGEVOLATA AL 4%
  2. DETRAIBILITA’
  3. ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL  BOLLO
  4. ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’
  5. QUALI VEICOLI
  6. CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

 

Premessa
La persona con disabilità (o il familiare cui è fiscalmente a carico) che acquista per le proprie esigenze un veicolo ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • Iva agevolata al 4%;
  • Detraibilità ai fini irpef delle spese di acquisto;
  • Esenzione permanente dal pagamento del bollo;
  • Esenzione dal pagamento dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati dai portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dal beneficiario degli sconti fiscali. Per questo, qualora il veicolo venga intestato al familiare che lo ha fiscalmente a carico, può essere richiesta una dichiarazione in tal senso.

 

IVA AGEVOLATA AL 4%

L’acquisto di un veicolo nuovo o usato, dei relativi optional e le spese di adattamento fatte dal disabile (o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico), sono sottoposte al regime agevolato IVA pari al 4%. 

Le condizioni legate alla concessione delle agevolazioni sono:
- cilindrata: inferiore a 2000 cc per veicoli a benzina, inferiore a 2800 cc per veicoli diesel;
- valore: nessun limite;
- tempo: una volta ogni quattro anni. E’ possibile riottenere l’agevolazione solo se viene meno il titolo di possesso (in caso di veicolo rubato e non ritrovato).

ATTENZIONE
Se il veicolo viene venduto o donato prima dello scadere di 2 anni dall’acquisto bisogna restituire l’IVA nella misura del 19%. Questa restituzione non è dovuta qualora:

  • si verificano cambiamenti nella disabilità o handicap che richiedono adattamenti diversi;
  • viene venduta dall’erede che ha ricevuto il veicolo in eredità. 
  • tipo del veicolo: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture.
Gli obblighi del venditore:
  • emettere la fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della L. 97/86 e della L. 449/97, ovvero della L. 342/2000 o della L. 388/2000.
  • comunicare all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, la data dell’operazione, la targa del veicolo e la residenza del cessionario.

La fattura va intestata al disabile obbligatoriamente se ha un reddito personale  maggiore o uguale a € 2840,51 (nel reddito non vanno considerati le indennità, le pensioni di invalidità, le borse lavoro), altrimenti può essere intestata ad un familiare cui il disabile è fiscalmente a carico.

 

DETRAIBILITA’  AI FINI IRPEF DELLE SPESE DI ACQUISTO, DI ADATTAMENTO E DI RIPARAZIONE

L’acquisto di un veicolo nuovo o usato, dei relativi optional, delle spese di adattamento e di riparazioni fatte dal disabile (o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico), danno diritto alla detrazione d’imposta.
La detrazione d’imposta è pari al 19% del loro ammontare e comunque nel limite di € 18075,99 che può essere operata in un solo anno o in pari quote nei 4 anni successivi.

Le condizioni sono:

  • cilindrata: nessun limite;
  • valore: nella misura massima di € 18075,99;
  • tempo: una volta ogni quattro anni. E’ possibile riottenere l’agevolazione solo se viene meno il titolo di possesso (veicolo rubato e non ritrovato).

ATTENZIONE
Se il veicolo viene venduto o donato prima dello scadere di 2 anni dall’acquisto bisogna restituire la differenza fra l’imposta dovuta  in assenza di agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione stessa.
Questa restituzione non è dovuta qualora si verificano cambiamenti nella disabilità o handicap che richiedono adattamenti diversi.
- tipo del veicolo: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo o specifico, autovetture.
- riparazioni: le spese sostenute entro i 4 anni dall’acquisto danno diritto alla detrazione del 19%, la cifra deve comunque rientrare nel totale di € 18075,99 compresi acquisto ed eventuale adattamento. Non sono ammesse le spese di ordinaria manutenzione, l’assicurazione, i carburanti, i componenti soggetti a usura ecc.

La fattura va intestata al disabile obbligatoriamente se ha un reddito personale  maggiore o uguale a € 2840,51 (nel reddito non vanno considerati le indennità, le pensioni di invalidità, le borse lavoro) altrimenti può essere intestata ad un familiare cui il disabile è fiscalmente a carico.

 

ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL  BOLLO

Per ottenere l’esenzione permanente  dal pagamento del bollo l’acquirente (disabile o familiare che lo ha fiscalmente a carico) deve inoltrare con Raccomandata con ricevuta di ritorno (o presentare) all’ufficio tributi dell’ente Regione ove sia istituito oppure alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, apposita domanda entro 90 giorni (periodo oltre il quale non si perde il diritto all’agevolazione ma si è tenuti a pagare il bollo per il periodo non coperto) dalla data di scadenza del pagamento del bollo non in presenza di esenzione. In alcune Regioni la trattazione della pratica viene lavorata direttamente da Studi di Consulenza automobilistica aderenti ad Enti convenzionati con le Regioni stesse, quali ad esempio il gruppo SERMETRA o ACI.
Alla domanda vanno allegati il certificato di invalidità o handicap (come per IVA e IRPEF),  la fattura comprovante l’acquisto, la fotocopia del libretto di circolazione ed infine la fotocopia del codice fiscale e della carta di identità del titolare del beneficio. Qualora richiesta, va allegata anche la dichiarazione che il veicolo acquistato è per uso esclusivo o prevalente del disabile. Per i possessori di patente speciale è bene allegare anche la fotocopia di quest’ultima.
L’esenzione spetta per un solo veicolo posseduto ed è dovuta sia che l’acquisto lo abbia fatto il disabile che il suo familiare.
La tipologia dei veicoli e la cilindrata sono quelle previste per l’IVA, di conseguenza tipologie e cilindrate diverse da quelle stabilite fanno decadere il diritto alle agevolazioni.
L’esenzione è permanente, ovvero negli anni successivi non bisogna inoltrare domanda, a meno che non vengono meno i titoli per beneficiarne, in tal caso bisogna comunicarlo allo stesso ufficio cui si è presentata la domanda.
La comunicazione che viene inviata dall’Ufficio, se positiva, va ovviamente conservata.

 

ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA’

I veicoli acquistati con tali benefici sono esenti dal pagamento dalle imposte di trascrizione dei passaggi di proprietà. Tale agevolazione non spetta ai non vedenti e sordi. L’agevolazione è prevista in caso di acquisto di un veicolo nuovo o usato e spetta anche se l’intestazione del veicolo è fatta al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.

 

QUALI VEICOLI

I veicoli che rientrano nelle agevolazioni sono:

  • motocarrozzette;
  • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
  • autocaravan (solo per detrazione irpef).

L’Agenzia delle Entrate nella Guida per le agevolazioni fiscali per disabili ha tuttavia specificato, compiutamente, quali sono i veicoli che possono godere di tale trattamento.

 

CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

Tutte le agevolazioni spettano alle persone con disabilità o ai loro familiari che li hanno fiscalmente a carico. Di norma spettano tante agevolazioni quante sono le persone con disabilità in seno alla famiglia.
Il disabile è considerato fiscalmente a carico quando percepisce un reddito annuo inferiore o uguale a 2840,51 € e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili.

Le “ tipologie di disabilità” sono diverse e sono raggruppate, ai fini delle agevolazioni, in:

  • non vedenti e sordi;
  • disabili con handicap psichico o mentali titolari di indennità di accompagnamento;
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati;
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dal beneficiario degli sconti fiscali
A secondo della”tipologia di disabilità” variano i benefici fiscali concessi, la modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.

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